Disoccupazione con requisiti ridotti
13 March 2009 | Commenta
Oggi esco un po’ off-topic, ma per una buona causa.
E’ parte della discussione politica di questi giorni l’attività straordinaria di sussidio alla disoccupazione. Tutti conosciamo cos’è il sussidio di disoccupazione (aimè), ma quanti di voi conoscono il sussidio di disoccupazione con requisiti ridotti? Io l’ho scoperto oggi al CAF ella mia città e ho trovato una bella sopresa.
Cosa significa? Per dirvela in poche parole, significa che se avete avuto rapporti lavorativi prima del 2008 e nel 2008 non avete lavorato per alcuni mesi, ma poi avete trovato lavoro, lo stato va a coprire con una disoccupazione ridotta, i mesi in cui siete stati di fatto disoccupati. Lascio al testo che segue la specifica legislativa, ma ricordatevi che per avere il sussidio per il 2008, bisogna muoversi perchè la domanda SCADE IL 31 MARZO 2009. Per avere maggiori informazioni vi consiglio di andare al CAF e vi ricordo che i servizi del CAF sono del tutto GRATUITI.
L’INPS, con la circolare n. 15 del 4 febbraio 2008, ha comunicato l’aumento della percentuale di commisurazione dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti (in base all’art. 1, co 25-26 della L. 247/07, Finanziaria 2008).
In particolare:
1) indennità di disoccupazione ordinaria
Dal 1°gennaio 2008 la durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione viene elevata a:
otto mesi per chi ha meno di 50 anni
12 mesi per chi ha 50 anni o più
Per gli stessi periodi è riconosciuta la contribuzione figurativa calcolata sulla retribuzione teorica
Queste le nuove misure dell’indennità di disoccupazione:
60% della retribuzione per i primi sei mesi;
50% per i successivi due mesi;
40% peri mesi rimanenti
2) disoccupazione con requisiti ridotti
Dal 1° Gennaio 2008 la disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti viene fissata al:
35% della retribuzione per i primi 120 gg
40% della retribuzione per i giorni successivi fino a 180 gg
A CHI SPETTA
Spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che:
- nell’anno precedente abbiano lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);
- risultino assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.
Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente e per un massimo di 180 giornate.
QUANTO SPETTA
L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 €, elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €.
LA DOMANDA
La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata all’Inps (su modulo DS21) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro.
Da ricordare
Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere tutte le informazioni e la documentazione ritenute indispensabili e richieste dal modulo stesso, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.
Alla domanda devono essere allegati:
- la dichiarazione (modulo DL 86/88bis) di ogni datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria attività nel corso dell’anno precedente;
- la richiesta di detrazioni d’imposta.
I moduli DS21, DL86/88 bis e di richiesta di detrazione Irpef sono disponibili, oltre che presso gli uffici Inps, anche sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”.
IL PAGAMENTO
L’indennità può essere riscossa:
- con assegno circolare;
- con bonifico bancario o postale;
- allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.





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